
Consulta delle Pari Opportunità
ART. 4 - COMPONENTI DELLA CONSULTA - Possono essere componenti
della Consulta, dopo l’approvazione del Consiglio Direttivo, i
seguenti:
1 rappresentante degli operatori commerciali;
1 rappresentante degli operatori turistici;
1 rappresentante degli artigiani;
1 rappresentante dell’industria;
1 rappresentante per ogni Ente con personalità giuridica;
1 rappresentante per ogni associazione di categoria quali
Confcommercio, confesercenti;
1 rappresentante per ogni associazione;
1 rappresentante della Consulta dei giovani sotto i 18 anni;
gli anziani sopra i 65 anni.
ART. 5 - L’ASSEMBLEA - L’Assemblea è convocata con un preavviso
di 15 giorni, dal Presidente di propria iniziativa, dalla
maggioranza dei componenti la Consulta.
L’Assemblea è convocata, con lettera semplice, mail o fax,
almeno una volta l’anno ed in via straordinaria ogni volta che
se ne ravvisi la necessità. Le delibere saranno valide se
approvate dalla maggioranza dei presenti.
La Consulta può chiedere che partecipino ai propri lavori
esperti di altri Enti o Associazioni.
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